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STATUTO CONFINDUSTRIA PERUGIA |
Approvato
dall'Assemblea Costitutiva del 25 luglio
1944.
Modificato dal Consiglio generale del 6
marzo 1945 e 4 febbraio 1947 e dalle
Assemblee del 20 maggio 1947, 5 aprile 1949,
10 aprile 1951, 1 aprile 1954, 20 marzo
1958, 27 giugno 1969, 24 giugno 1974, 3
luglio 1993, 4 luglio 1998, 15 giugno 2001,
14 luglio 2004, 10 luglio 2007.
SOMMARIO
TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
Art. 1 - Costituzione, sede e denominazione
Art. 2 - Scopi
Art. 3 - Adesione ad altre Organizzazioni
Art. 4 - Sindacati di Categoria
Art. 5 - Organi dei Sindacati di Categoria
TITOLO II - SOCI
Art. 6 - Perimetro della rappresentanza
Art. 7 - Rapporto associativo
Art. 8 - Diritti dei soci
Art. 9 - Doveri dei soci
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Cessazione della condizione di socio
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12 - Organi dell’Associazione
Art. 13 - Assemblea
Art. 14 - Riunioni
dell’Assemblea. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Art. 15 - Attribuzioni dell’Assemblea
Art. 16 - Composizione della Giunta
Art. 17 - Riunioni e deliberazioni della Giunta
Art. 18 - Attribuzioni della Giunta
Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Art. 21 - Presidente
Art. 22 - Presidente designato
Art. 23 - Vice Presidenti
Art. 24 - Comitato di Presidenza
Art. 25 - Tesoriere
Art. 26 - Collegio dei Revisori contabili
Art. 27 – Probiviri e Collegio arbitrale
Art. 28 - Comitato Provinciale per la Piccola Industria
Art. 29 - Gruppo Giovani dell'Industria
Art. 30 - Commissione di designazione
Art. 31 - Disposizioni generali sulle cariche
Art. 32 - Votazioni per Referendum
Art. 33 - Disposizioni generali per le modalità di votazione
e di convocazione
TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE
Art. 34 - Sezioni
TITOLO V – BILANCI E FONDO COMUNE
Art. 35 - Esercizio sociale e bilanci
Art. 36 - Fondo comune
Art. 37 - Direzione dell’ Associazione
TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 38 - Modificazioni statutarie
Art. 39 - Scioglimento dell’Associazione
Art. 40 - Rinvio
NORME
TRANSITORIE
Fra le imprese produttrici di beni e/o
servizi con organizzazione industriale che esplicano la loro
attività nella provincia di Perugia è costituita l’Associazione
“CONFINDUSTRIA PERUGIA – Associazione degli Industriali della
provincia di Perugia” in sigla “CONFINDUSTRIA PERUGIA” oppure
“ASSINDUSTRIA PERUGIA”, la cui circoscrizione territoriale
comprende la provincia di Perugia.
L'Associazione
è volontaria, libera, indipendente, apartitica, senza fini di lucro,
con durata illimitata e persegue i suoi scopi mantenendo la propria
autonomia.
L'Associazione, con sede in Perugia, aderisce alla Confederazione
Generale dell'Industria italiana, ne adotta il logo e gli altri
segni distintivi: assume il ruolo di componente territoriale del
sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o
servizi quale risulta delineato nello Statuto della Confederazione
ed in dipendenza di ciò acquisisce i diritti e gli obblighi
conseguenti per sé e per i propri soci.
L’Associazione, può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali,
comunitari ed internazionali e può istituire, stabilendone
organizzazione e compiti, delegazioni, Sezioni o Uffici in altri
Comuni e località della Provincia.
L’Associazione, nel rispetto delle disposizioni confederali in
materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le
componenti del sistema, persegue i seguenti scopi:
a) promuovere, nella
società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e
civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel
contesto di una libera società in sviluppo;
b) esercitare la
rappresentanza dei propri soci nell’ambito provinciale nei confronti
delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni
economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti
del sistema confederale;
c) tutelare gli interessi
dei soci sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche
stipulando contratti collettivi di lavoro e collaborando alla
risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
d) designare e nominare i
propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna,
promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell’ambito
provinciale;
e) risolvere eventuali
controversie tra singoli soci e tra le diverse componenti interne,
stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori
della provincia;
f)
raccogliere ed elaborare
elementi, notizie e dati relativi all'industria ed al problemi
industriali e fornire informazioni e consulenza ai soci
relativamente ai problemi generali e particolari
dell'imprenditorialità e delle industrie;
g) promuovere la formazione
e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo
sviluppo delle imprese associate;
h) organizzare e
partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi
economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o
settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di
periodici, riviste e monografie;
i)
promuovere e partecipare
a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore dei soci;
j)
svolgere ogni ulteriore
azione o attività che, nell’ambito dei ruoli e delle prestazioni
attribuiti alle Associazioni territoriali nel sistema confederale,
appaia rispondente al raggiungimento delle finalità
dell’Associazione.
Per il
raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può – occorrendo -
acquistare, vendere, permutare beni mobili, immobili, mobili
registrati, titoli, partecipazioni sociali, stipulare contratti di
locazione, far parte di società o enti, contrarre mutui o
obbligazioni di qualsiasi genere e specie.
Nel
perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione fa propri il
Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando
ad essi il proprio comportamento ed impegnando i propri associati
alla sua osservanza.
L'Associazione
può aderire, previa deliberazione della Giunta, ad Organizzazioni di
carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale o
provinciale aventi scopi identici od analoghi ai propri o con questi
non incompatibili, sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
2, primo comma, del presente Statuto.
Per il più
efficace raggiungimento degli scopi statutari e per la migliore
tutela degli interessi delle imprese aderenti, queste sono
raggruppate, in base all'attività esercitata, nei seguenti Sindacati
di Categoria:
- Industria della
Alimentazione, dello Zucchero, Dolciaria, delle Acque e Bevande
Gassate, dell'Alcool, Vini, Liquori, Sciroppi ed affini.
- Industria
Molitoria, della Pastificazione, degli Alimenti zootecnici.
- Industria del
Legno, del Mobile ed affini.
- Industria
Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e trasformatrice della
carta e del cartone.
- Industria
dell'Abbigliamento, Tessile, delle Calzature ed affini.
- Industria delle
Costruzioni Edili ed affini.
- Industria dei
Laterizi e Manufatti in Cemento
- Industria dei
Materiali da costruzione (cemento, calce e gesso), Estrattiva, della
Ceramica, del Vetro ed affini.
- Industria
Metalmeccanica e della installazione di impianti.
- Industria
Chimica, Farmaceutica e delle Materie Plastiche.
- Industria dei
Trasporti merci per conto terzi e degli Ausiliari del Traffico.
- Terziario
Avanzato.
- Industria dei
viaggi e del turismo
- Industrie varie.
I Sindacati di
Categoria concorrono al perseguimento dei fini statutari nell'ambito
delle attività merceologiche per cui sono costituiti, rappresentandone posizioni ed esigenze negli Organi statutari
dell'Associazione e nelle istanze nazionali e regionali in cui si
articola il sistema confederale.
Essi possono
comprendere sezioni distinte per ciascuna specialità di industria
rappresentata dal Sindacato.
La Giunta, udito
il parere delle imprese interessate, e con deliberazione da
sottoporre a specifica ratifica da parte dell'Assemblea generale, ha
facoltà di raggruppare i Sindacati già costituiti, ovvero di
costituire nuovi Sindacati ove ciò sia reso opportuno dalla
importanza delle attività delle imprese interessate, dal loro
numero, dal numero del dipendenti di ciascuna di tali imprese.
I singoli
Sindacati potranno stabilire particolari regolamenti interni che
dovranno essere ispirati ai medesimi principi del presente Statuto e
che dovranno comunque essere ratificati da parte della Giunta
dell'Associazione.
I Sindacati di
Categoria hanno piena autonomia per l'amministrazione e la gestione
di eventuali fondi propri.
Qualora
nell'ambito del Sindacato siano state costituite distinte Sezioni
merceologiche, la rappresentanza della Sezione è devoluta ad un
nominando Rappresentante di Sezione. I compiti della Sezione e del
suo Rappresentante saranno stabiliti nel Regolamento del Sindacato.
I Sindacati, con
imprese appartenenti che versino quote sociali per un importo
superiore al 10% del gettito associativo globale, hanno diritto di
esprimere in seno alla Giunta dell'Associazione un ulteriore
rappresentante oltre al Presidente di Sindacato.
Sono organi del
Sindacato:
a) l'Assemblea
formata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese
della categoria;
b) il Comitato di
Sindacato;
c) il Presidente e
il Vice Presidente.
Per la
convocazione dell'Assemblea, per la validità delle sue deliberazioni
e per le votazioni valgono le norme di cui al successivo art. 14.
L'Assemblea ha il
compito di:
a) deliberare su
tutte le materie che riguardano gli interessi del Sindacato;
b) predisporre
convenzioni di lavoro o altri accordi collettivi sulla base delle
direttive impartite dalla Associazione e con l'assistenza di questa;
c) eleggere ogni
biennio il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato;
d) eleggere,
fissando il numero del suoi componenti, i membri del Comitato, con
le modalità del successivo art. 33;
e) eleggere il
rappresentante del Sindacato in seno al Comitato Provinciale per la
Piccola Industria;
f) determinare con
il consenso della Giunta dell'Associazione gli eventuali contributi
speciali a carico dei soci appartenenti al Sindacato.
Il Comitato
coadiuva il Presidente nello studio, nella trattazione e nella
risoluzione dei problemi che interessano il Sindacato.
Assume altresì le
deliberazioni in ordine all'amministrazione dei fondi derivanti dal
contributi speciali.
Per la
convocazione e per la validità delle deliberazioni del Comitato di
Sindacato si osservano le norme di cui agli art. 17.
Il Presidente
rappresenta il Sindacato; attua le deliberazioni adottate
dall'Assemblea del Sindacato nonché dal Comitato del Sindacato
stesso, di cui fa parte, insieme al Vice Presidente, e che presiede;
è membro di diritto della Giunta dell'Associazione; dura in carica
due anni e può essere rieletto per non più di un biennio consecutivo
a quello dell'elezione.
In caso di assenza
o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Possono aderire
all’Associazione come soci effettivi:
a) le
imprese, con sede legale nella provincia di Perugia, che svolgono
attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con
un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei
valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede
legale diversa, aventi comunque in provincia stabilimenti o cantieri
e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
b)
imprese che operano nel territorio della Provincia di Perugia in
settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia
detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle
quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della
possibilità di nominare gli organi di gestione in tutto o in parte;
c)
i
consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di
cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative,
queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la
loro ammissione;
d)
associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere.
Possono inoltre
aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità
specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che
presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di
raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente
rappresentata.
Il loro numero non
deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa
dell’Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.
Le imprese che
hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere
associate come soci aggregati.
Tutti i soci, come
sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni
effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
La domanda di
adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, è
indirizzata al Presidente dell’Associazione.
La domanda contiene l’espressa accettazione delle norme del presente
Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del
Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.
I rappresentanti
delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità
sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice
etico confederale.
Nella domanda sono
specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante
dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione
dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto
dall’Associazione.
Le domande sono
approvate dal Consiglio Direttivo,
sentito il parere del Presidente del Sindacato di categoria
interessato. Qualora il Presidente del Sindacato interessato non
provveda ad esprimere il suo parere, entro dieci giorni dalla data
di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si
intende favorevole.
In caso di
pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’impresa può richiedere
un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo
inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la
deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere, entro
trenta giorni, ai Probiviri che decidono, in modo definitivo, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha
effetto sospensivo.
L’adesione impegna
il socio per un biennio, che decorre dal primo giorno del mese
solare in cui è accolta la domanda di iscrizione.
L’adesione si
intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il
socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata, o con
altri mezzi che assicurino la prova del ricevimento, almeno tre mesi
prima della scadenza del biennio.
All’atto
dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore
dell’Associazione di:
Le determinazioni
contributive sono deliberate annualmente dall’Assemblea su proposta
della Giunta.
L’Associazione ha
facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di
Perugia nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano
comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per
l’anno in corso.
Le quote e i contributi associativi
riscossi dalla Associazione a norma dei commi precedenti non sono
trasmissibili ad altri soggetti.
Ai soli effetti
della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre
dall’inizio del mese solare successivo a quello di ammissione.
Il cambio del tipo
costitutivo o di denominazione o di ragione sociale non estingue il
rapporto associativo.
I soci
effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di
rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e
quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
Restano,
invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che
comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere
politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
I soci
effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed
elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle
Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le
modalità previste dal presente Statuto.
Il diritto di
elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta
dell’Associazione e agli organi delle Sezioni.
Le imprese non
private di cui alla lett. b) del precedente art. 6 che abbiano
aderito all’Associazione dopo l’entrata in vigore del presente
Statuto, godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare
tutti gli obblighi per esse previsti dal presente Statuto. Tuttavia,
al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10%
del totale dei voti assembleari dell'Associazione e a fronte di tale
limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione
di proporzionate aliquote contributive, determinate dall’Assemblea.
Ciascun socio,
infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione
all’Associazione ed al sistema confederale nonché, i soli soci
effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai
principi organizzativi generali in materia.
L’adesione
all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente
Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, il
Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi e le
deliberazioni degli organi dell’Associazione e delle sue
articolazioni interne.
L’attività
delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi
della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere
lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né
di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse
imprese, inoltre, si attengono ai comportamenti dovuti in
conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
In particolare il
socio deve:
a) partecipare attivamente alla vita associativa;
b) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro
accordo stipulato dall’Associazione o dalle altre componenti del
sistema confederale;
c) non
fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad
organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi
analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
d) fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i
documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”,
o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
e)
versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini
fissati dall’Associazione.
Nel caso di gruppi
di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste
per tutte le imprese del gruppo l’obbligo dell’adesione
all’Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia
di Perugia.
L’Associazione,
inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle
proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema
confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di
inquadramento.
I soci che si
rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono
passibili delle seguenti sanzioni:
1)
sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea
dell’Associazione;
2)
censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e
motivata;
3)
sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un
periodo non superiore a sei mesi;
4)
decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche
sociali;
5)
decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in
sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
6)
sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
7)
espulsione nel caso di permanente o di ripetuta morosità o di altro
grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto,
dal Codice etico confederale, dalla Carta dei valori associativi,
dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione e delle sue
articolazioni interne.
Le sanzioni
vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla
Giunta.
E' ammessa la
possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici
giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
La qualità di
socio si perde:
a) per recesso volontario,
da comunicarsi all'Associazione nei termini previsti dal precedente
art. 7;
b) per disdetta del
rapporto da parte dell’Associazione;
c) per perdita dei
requisiti di ammissione;
d) per cessazione
dell'attività esercitata;
e) per scioglimento
dell’Associazione;
f) per espulsione ai sensi
dell'art. 10, primo comma, punto 7.
Con la risoluzione
del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli
incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle
cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema
confederale.
Sono Organi
dell'Associazione:
a)
l'Assemblea generale;
b)
la
Giunta;
c)
il
Consiglio Direttivo;
d)
il
Presidente;
e)
i
Vice Presidenti;
f)
il
Comitato di Presidenza;
g)
il
Collegio dei Revisori contabili;
h)
i
Probiviri.
Decadono dalle
cariche elettive di cui alle lettere b) e c) coloro che non
intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte
consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno
la metà delle riunioni indette nell’anno solare.
L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese
associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento
dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente
la data di convocazione dell’Assemblea.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma
possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di
intervento nella discussione, né di voto.
L'Assemblea
Generale é ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella che ha
per oggetto le materie di cui alle lettere g) ed h) del primo comma
del successivo art.15.
L'Assemblea, sia
ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di
assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, in caso di
assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal più anziano di
età degli altri Vicepresidenti, con avviso spedito a mezzo
raccomandata, fax o posta elettronica o attraverso altre modalità di
comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno
dieci giorni prima della data della riunione.
L'avviso contiene
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e
l’indicazione degli argomenti da trattare. Presso la sede
dell’Associazione è assicurata, con sufficiente anticipo rispetto
alle singole riunioni, la disponibilità di adeguata documentazione
circa gli argomenti da trattare.
In caso di urgenza, è ammessa la
convocazione con preavviso minimo di cinque giorni.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di
assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal più anziano di
età degli altri Vicepresidenti.
Almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione di
ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, una Commissione di
tre membri, nominati dalla Giunta tra i titolari o legali
rappresentanti delle imprese associate, controlla i voti spettanti
in Assemblea a ciascuna impresa associata in regola con il
versamento dei contributi associativi.
Nella lettera di
convocazione é indicato all'impresa socia il numero dei voti di cui
ha diritto.
I Probiviri ed i
Revisori contabili partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
E’ facoltà del Presidente
dell'Associazione invitare a presenziare alla parte pubblica
dell’Assemblea ordinaria Autorità e personalità della vita economica
e sociale locale e del Paese.
L'Assemblea è validamente costituita
quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i
soci; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso,
l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed essa é
valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati. In caso di
Assemblea straordinaria per la seconda convocazione devono
intercorrere almeno sette giorni dalla prima.
Ogni impresa socia
può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio in
regola con gli obblighi associativi. Ogni partecipante all'Assemblea
non può far valere più di una delega, fatta eccezione per i soci
facenti capo ad uno stesso gruppo societario.
Ogni socio
partecipante all’Assemblea ha diritto ad un numero di voti in
proporzione ai contributi versati, nelle misure seguenti:
a)
fino
a 1.000,00 Euro: 1 voto;
b)
da
1.000,01 a 5.500,00 Euro: 1 voto ogni 1.500,00 Euro o frazione;
c)
oltre 5.500,01 Euro: 1 voto ogni 2.500,00 Euro o frazione.
I voti spettanti
in Assemblea vengono calcolati in base ai contributi versati
all'Associazione per l'anno solare precedente.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, ad eccezione di
quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una
maggioranza diversa, non tenendosi conto delle astensioni e delle
schede bianche.
In caso di parità
di voti la proposta si intende respinta.
Le deliberazioni
dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano
tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo
l'esercizio della facoltà di recesso, nel caso in cui questo è
consentito.
L'Assemblea elegge
tre scrutatori.
Le deliberazioni
dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da
chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il
Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un Vice
Direttore o un altro funzionario incaricato.
I verbali
dell'Assemblea vengono trascritti in apposito libro.
La verbalizzazione notarile è obbligatoria solo nel caso di delibere
assembleari di scioglimento dell’Associazione o di modifiche
statutarie; in tutti gli altri casi è rimessa alla discrezionalità
del Presidente. L’atto notarile è trascritto nel libro dei verbali
assembleari.
Il contenuto
delle deliberazioni dell'Assemblea generale, sia ordinaria che
straordinaria, è riportato nei notiziari editi a cura
dell'Associazione.
Spetta
all’Assemblea:
a) eleggere, negli anni
dispari, il Presidente e i Vice Presidenti, tranne quelli di
diritto, approvando contestualmente gli indirizzi generali ed il
programma di attività del Presidente stesso;
b) eleggere, negli anni
pari, i componenti elettivi della Giunta;
c) eleggere, negli anni
pari, i componenti del Collegio dei Revisori contabili ed i
Probiviri;
d) determinare gli
indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione
ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi
dell’Associazione stessa;
e) approvare il bilancio
consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno;
f) approvare annualmente,
su proposta della Giunta, l’entità dei contributi associativi;
g) modificare il presente
Statuto;
h) sciogliere
l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
i) deliberare su ogni altro
argomento ad essa sottoposto, per le materie di rispettiva
competenza, dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Sono
componenti di diritto della Giunta:
a)
il Presidente;
b)
i Vice Presidenti;
c)
i Past-President, purché
ancora soci;
d)
i componenti del
Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della
Giunta;
e)
i Presidenti del
Comitato Provinciale per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani
dell'Industria;
f)
i Presidenti dei
Sindacati di Categoria e delle Sezioni territoriali;
g) il Presidente o il Vice Presidente
di Confindustria Umbria designato dall’Associazione o eletto tra i
membri da questa designati.
Fanno inoltre
parte della Giunta:
a)
i
componenti aggiuntivi espressi dai Sindacati di Categoria con
imprese appartenenti che versino quote sociali per un importo
superiori al 10% del gettito associativo globale;
b)
sei
componenti eletti dall’Assemblea ordinaria degli anni pari;
c)
due
componenti aggiuntivi espressi dal Comitato Provinciale Piccola
Industria;
d)
due
componenti aggiuntivi espressi dal Gruppo Giovani Imprenditori;
e)
due
componenti espressi dai soci aggregati dell’Associazione attraverso
un collegio elettorale costituito specificamente;
f)
fino
a tre componenti nominati dal Presidente tra persone che siano
espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e
di rappresentanza dell’Associazione.
Ai fini
dell’elezione dei componenti di cui alla lettera b) del precedente
comma, la Commissione di designazione predispone una lista di
candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone
al voto dell’Assemblea. Ciascun socio può esprimere un numero di
preferenze limitato ai due terzi dei seggi disponibili.
La Giunta ha facoltà di cooptare fino
a due membri, scegliendoli tra i Soci, in aggiunta ai membri
elettivi e di diritto.
I componenti la
Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione
dell’Assemblea ordinaria degli anni pari.
Essi possono
essere riconfermati per un numero massimo di quattro bienni.
Ai fini della
ricostituzione, il Presidente dell’Associazione provoca o sollecita
le elezioni dei nuovi componenti che di regola avvengono entro il
mese di maggio anteriore alla scadenza.
Eventuali ritardi
o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica della
nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate. I
componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano
comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.
Nel caso vengano a
mancare i componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti dai
primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.
Per gli altri
componenti elettivi di cui alle lettere a), c) d), e) ed f) del
secondo comma del presente articolo, in caso di cessazione,
provvedono alla sostituzione i rispettivi designanti.
I componenti così
nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso
della Giunta.
La Giunta si
riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre
mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia
richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.
Quando il
Presidente sia assente o impedito, la convocazione è fatta dal Vice
Presidente Vicario, o in caso di assenza o impedimento anche di
quest’ultimo, dal Vicepresidente più anziano per età.
La convocazione
della Giunta é fatta con avviso scritto diramato a mezzo
raccomandata, posta elettronica, fax o altro mezzo che assicuri la
certezza del ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima di
quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione é
fatta almeno due giorni prima della riunione medesima mediante posta
elettronica o fax.
L'avviso di
convocazione indica l'elenco degli argomenti da trattare, nonché la
data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, la
quale ultima dovrà avere luogo almeno un'ora dopo. E’ altresì
assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni,
la disponibilità, presso la sede dell’Associazione di adeguata
documentazione circa gli argomenti da trattare.
La Giunta è
presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o in caso di
impedimento anche di quest’ultimo dal Vicepresidente più anziano per
età.
E’ facoltà del
Presidente dell'Associazione invitare a partecipare ai lavori della
Giunta, senza diritto di voto, imprenditori soci che possano dare un
particolare contributo all'attività dell’organo; sono altresì
invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto e
con diritto di intervento su problematiche attinenti le loro
funzioni.
Le funzioni di
segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o, in sua
assenza, da un Vicedirettore o da altra persona designata dalla
Giunta stessa.
La Giunta delibera
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei
membri che la compongono ed a maggioranza assoluta dei votanti,
senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di
parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in
seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri
stessi e con le stesse modalità.
Ciascuno dei componenti la Giunta ha
diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Il verbale delle
sedute della Giunta è trascritto nell'apposito libro e firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Le votazioni
avvengono secondo le modalità di cui all'art. 33.
I membri decaduti,
ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del presente Statuto, vengono
sostituiti con le seguenti regole:
-
i
membri di diritto: dagli Organismi che li hanno designati;
-
i
membri eletti dall’Assemblea: subentrano i primi dei non eletti, in
ordine di numero di preferenze riportate.
Spetta alla
Giunta:
a) nominare la Commissione
di designazione;
b) proporre all'Assemblea
il candidato a Presidente ed i Vice Presidenti elettivi sulla base
della procedura di cui al successivo art. 22;
c) eleggere negli anni
dispari i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea,
curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte
le questioni di carattere generale;
e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere
sindacale o tecnico-economico;
f)
deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni
atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria
amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente
Statuto all'Assemblea;
g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame
dell'Assemblea;
h) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione
per la successiva approvazione dell’Assemblea;
i) adottare le sanzioni previste dall’ art. 10;
j) riesaminare le domande di adesione ai sensi dell’art. 7, sesto
comma;
k)
formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le
modifiche del presente Statuto;
l) su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare o modificare norme
regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
m)
su proposta del Consiglio Direttivo determinare, con regolamento
apposito, i criteri per la composizione merceologica dei vari
Sindacati di Categoria e decidere sulle domande di costituzione
degli stessi, presentate dalle imprese associate;
n) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese socie in relazione
all'inquadramento nei Sindacati di Categoria;
o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
p) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il
raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la
partecipazione alla vita dell'Associazione;
q) deliberare l'acquisto e
l'alienazione di immobili; la partecipazione dell'Associazione a
Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari o internazionali,
ovvero a società, consorzi ed enti vari; l'acquisto e l'alienazione
di azioni o quote; la concessione di garanzie nell'ambito degli
scopi statutari;
r)
istituire, accorpare o
sopprimere le Sezioni di cui al successivo art. 34;
s) istituire, accorpare o
sopprimere i Sindacati di Categoria di cui al precedente art. 4;
t)
deliberare su ogni altra
questione ad essa specificatamente demandata dal presente Statuto o
sottoposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo è composto:
a)
dal Presidente
dell'Associazione;
b)
dai Vice Presidenti
dell'Associazione;
c)
dal Presidente del
Gruppo Giovani dell'Industria;
d)
dal Presidente del
Comitato Provinciale per la Piccola Industria;
e)
dal socio che rivesta la
carica di Presidente o Vice Presidente di Confindustria Umbria
eletto tra quelli designati dall’Associazione;
f)
da un minimo di 3 ad un
massimo di 5 membri eletti dalla Giunta negli anni dispari.
Almeno la metà dei candidati a tale
elezione deve essere costituita da componenti della Giunta. Gli
eletti che non facciano parte della Giunta ne entrano a far parte di
diritto.
I componenti del
Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica due anni e
scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.
Essi sono rieleggibili per un numero massimo di quattro bienni..
Nel caso vengano a
mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono
sostituiti dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in
carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo
presiede, almeno sei volte l’anno o quando ne faccia richiesta
almeno un quinto dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo
raccomandata, posta elettronica, fax o altro mezzo che assicuri la
certezza del ricevimento almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere
ridotto a due giorni, ma in questo caso la convocazione è fatta a
mezzo fax o posta elettronica.
L’avviso di
convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
E’ altresì assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle
singole riunioni, la disponibilità, presso la sede dell’Associazione
di adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare.
Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un
terzo dei componenti in carica.
Ciascun componente
ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede
bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; non sono
ammesse deleghe.
Per i sistemi di
votazione si applica l’art. 31 del presente Statuto.
Segretario del
Consiglio Direttivo è il Direttore dell'Associazione o, in caso di
assenza o impedimento, un Vice Direttore o altra persona designata
dal Direttore.
Il verbale della
seduta viene trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e
dal Segretario.
Spetta al
Consiglio Direttivo:
a)
stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i
piani per l’azione a medio e lungo termine;
b)
dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive
dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
c)
deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
d)
deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;
e)
nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati
Tecnici per determinati scopi e lavori;
f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni
dell’Associazione;
g)
sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il
bilancio consuntivo e preventivo ai fini delle successive
deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;
h)
esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta,
alla quale riferisce in occasione della sua prima riunione;
i) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore
dell’Associazione e, ove necessario, uno o più Vice Direttori;
j) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura
e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
k)
nominare e revocare il personale della Associazione, determinandone
lo stato giuridico ed economico e fissandone l'organico, su proposta
del Direttore;
l) assegnare eventuali incarichi di consulenza, determinando il
compenso;
m)
esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
Il Presidente è
eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta
della Giunta.
Il Presidente dura
in carica due anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria
degli anni dispari e può essere confermato per un secondo biennio.
Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di
tempo pari al mandato ricoperto.
Il Presidente ha,
a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in
giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a
tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Il Presidente
sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e
dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può
delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue
attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti
nell'ambito della normale attività operativa.
Il Presidente propone alla Giunta, per
la nomina, i nominativi dei membri delle Commissioni o Comitati
consultivi, scegliendoli fra i Soci o fra terzi estranei
all'Associazione particolarmente competenti nelle materie da
trattare; nomina i Presidenti dei predetti Comitati e Commissioni.
Qualora il
Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono
esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento
anche di quest’ultimo, dal Vicepresidente più anziano per età.
Venendo a mancare
il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta
entro quattro mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino
all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo
predecessore.
In caso di
urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio
Direttivo, salvo comunicazione a questo ultimo nella prima seduta.
Il Presidente
designato viene votato dalla Giunta in base alle indicazioni della
Commissione di Designazione.
In una
riunione successiva a quella di designazione ed antecedente
all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato
presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato,
il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice
Presidenti elettivi, individuando, tra di essi, il Vicepresidente
Vicario.
La Giunta vota
il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la
successiva deliberazione da parte dell'Assemblea
L'Assemblea
vota contestualmente con un’unica espressione di voto, il
Presidente, il suo programma, i Vice Presidenti proposti e le
relative deleghe affidate.
Nella
realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e
nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato
da cinque Vice Presidenti,
dei quali
due di diritto,
nelle persone
del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
e del Presidente del Comitato
Provinciale della Piccola Industria, e tre elettivi. Tra di
essi il Presidente individua e propone il Vicepresidente Vicario.
Le deleghe
conferite ai Vicepresidenti, votate dall’Assemblea su proposta del
Presidente, possono riguardare l’approfondimento di temi, la
risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi
alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice
Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per un
secondo biennio. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia
trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio. I
Vicepresidenti elettivi che vengano a mancare durante il biennio di
carica, sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e
rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
Al fine di
assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è
costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai
Vice Presidenti dell'Associazione.
Il Comitato è
convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario
senza particolari formalità.
Il Tesoriere è
nominato dal Presidente, previo benestare della Giunta, tra i membri
della Giunta medesima; cura la corretta gestione amministrativa e
contabile della Associazione e del suo patrimonio.
L'Assemblea
ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio
di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti,
scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci
dell’Associazione, in una lista di almeno sette candidati.
A tal fine, in
tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita
la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le
imprese socie.
Almeno un
Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori
contabili.
Ciascun socio
può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori
effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e
supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze
raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
Qualora tra i
primi tre eletti non risulti alcun iscritto, al Registro dei
Revisori contabili, sale al terzo posto l’iscritto al Registro dei
Revisori contabili che abbia riportato il numero più elevato di voti
e gli eletti successivi scattano di un posto nella graduatoria.
I componenti
eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti
il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni,
scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono
rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio
dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione
economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la
relazione sui bilanci.
I Revisori
contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.
Qualora, per
qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore
contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero
dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano
di età.
L’Assemblea
elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio
può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di
una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai
seggi da ricoprire.
A tal fine,
nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, Il Presidente
invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in
tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di
Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano
diretta responsabilità d’impresa.
La carica di
Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro
di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché
con ogni altra carica interna all’Associazione.
Spetta ai
Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione
delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del
sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine,
per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione
della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina
di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti
dall’Assemblea.
Il Presidente
del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri nominati
dall’Assemblea, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle
parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due
Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Perugia, che
provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti
dall’Assemblea.
Il Presidente
del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a
dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di
incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura
civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il Collegio
arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i
mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto
giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel
regolamento confederale.
Il Collegio
arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di
arbitrato irrituale.
Il lodo é
deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui
il Collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia;
tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30
giorni.
Il lodo é
comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione
entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è
inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso,
il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali
la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri
della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del
Collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la
risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma
regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei
Probiviri.
La decadenza
delle cariche può essere disposta, oltre che dalla Giunta, dai
Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la
permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i
casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una
controversie, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano,
all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre
Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o
disciplinari.
L’esame di
eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al
precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti
due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si
pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente
Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con
gli effetti all’uopo stabiliti.
In seno
all'Associazione è costituito il Comitato Provinciale per la Piccola
Industria.
Il Comitato è
composto da un rappresentante di ciascun Sindacato di Categoria
nominato dalla Assemblea del Sindacato, con i soli voti delle
imprese aventi meno di 100 dipendenti, tra gli esponenti delle
imprese medesime.
I componenti
del Comitato eleggono nel proprio seno il Presidente.
Il Presidente dura
in carica due anni e può essere rieletto per non più di un biennio
consecutivo a quello dell'elezione.
Spetta al
Comitato per la Piccola Industria promuovere l'esame dei problemi
specifici della piccola industria e formulare proposte per la loro
risoluzione ai competenti Organi dell'Associazione.
In seno
all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani della Industria
della Provincia di Perugia.
Il Gruppo ha lo
scopo di realizzare le iniziative atte ad approfondire la cultura e
la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici
dell'industria, al fine di promuovere nei giovani imprenditori la
consapevolezza della funzione etica e sociale della libera
iniziativa e lo sviluppo dello spirito associativo.
Il Gruppo elegge
nel proprio ambito il Presidente ed opera con proprio regolamento,
da sottoporre a ratifica della Giunta della Associazione, per la
disciplina della propria struttura ed attività.
Il Presidente
del Gruppo fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
Al fine di
esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente
dell'Associazione, la più ampia consultazione dei soci, è costituita
una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra
imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza
associativa.
La Commissione
di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è
eletta a scrutinio segreto dalla Giunta, su una rosa di sei
candidati, con voto limitato ad 1/3 degli stessi.
La Commissione
sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere
sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino
appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari. Sulla
base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione
a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione
da proporre all’Assemblea.
L’Assemblea elegge
il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga
respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Alle cariche
sociali, eccezion fatta per quelle di Revisore contabile e
Proboviro, possono accedere solo i rappresentanti delle imprese
aderenti all’Associazione completamente inquadrate nel sistema
confederale che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e
morale, anche tenuto conto dei dettami del codice etico confederale.
Per
rappresentanti delle imprese si intendono il titolare, il legale
rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della
Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i
procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio
di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati
rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli
amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
La carica di
Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica
dell’Associazione.
La carica di
Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra
carica dell’Associazione.
Le cariche
sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui
agli articoli 26 e 27 del presente Statuto.
Tutte le
cariche sociali sono gratuite.
In conformità
alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche
direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di
Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato
alla regolarità degli obblighi associativi dell'impresa
rappresentata.
Si intendono
rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state
ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per tutte le
materie disciplinate dal presente Statuto, eccezione fatta per
quelle relative alle elezioni alle cariche associative e per quelle
previste dalle lettere g) ed h) del primo comma dell’art.15,
potranno essere indette votazioni mediante “referendum”. Ciascuna
impresa associata è invitata ad esprimere per iscritto i voti ad
essa spettanti, con le modalità e garanzie che sono stabilite dalla
Giunta.
Le
deliberazioni prese per referendum sono valide se vi partecipa la
maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle imprese
associate e se la proposta riporta la maggioranza assoluta dei voti
espressi.
Le modalità di
votazione degli Organi e degli Organismi associativi collegiali - a
voto segreto, per alzata di mano, per appello nominale - sono
stabilite dai rispettivi Presidenti.
Alle nomine ed
alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente
mediante votazione segreta, sulla base delle candidature espresse
dai componenti dell'Organo competente alla elezione, previa nomina
di due scrutatori.
Per l'elezione
degli Organi collegiali, o comunque di cariche plurime, ciascun
elettore può votare solo per un numero di candidati non superiore a
2/3 dei seggi da ricoprire: in caso di parità di voti tra più
candidati risulterà eletto il più anziano di età.
Nello stesso
Organo non può essere eletto più di un rappresentante della stessa
impresa.
La richiesta
di convocazione può essere presentata dal 25 per cento dei
componenti gli Organi collegiali, salvo quanto altrimenti disposto.
La stessa
percentuale può altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del
giorno.
Con deliberazione
della Giunta dell'Associazione possono essere costituite Sezioni di
questa in altri Comuni o località della provincia, con giurisdizione
territoriale determinata dalla Giunta medesima.
La Sezione
svolge funzione consultiva per gli interessi dei soci che operano
nel territorio di competenza e coordina con l'Associazione gli
interventi opportuni.
Presidente della
Sezione è un imprenditore socio che svolga attività nell'ambito
territoriale della Sezione.
Il Presidente
della Sezione è nominato dalla Assemblea di Sezione, dura in carica
due anni e può essere rieletto per non più di un biennio consecutivo
a quello dell'elezione.
Il Presidente
di Sezione è coadiuvato nello svolgimento dell'attività di
competenza della Sezione da un Consiglio Direttivo i cui componenti,
nel numero proposto dal Presidente stesso, sono eletti
dall'Assemblea.
Nell'Assemblea di
Sezione ciascuna impresa associata ha diritto ad un voto. E ammessa
la facoltà di delega ad altro socio, ma ciascun socio non può avere
più di una delega.
Il Presidente
della Sezione fa parte della Giunta dell'Associazione.
L'esercizio
sociale coincide con l’anno solare.
Entro il primo
quadrimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo
ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell’anno precedente, da
sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei
Revisori contabili.
I bilanci sono
presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni
prima della data fissata per l'Assemblea.
Fino a che
l'Assemblea non abbia provveduto alla approvazione del bilancio di
previsione, la Giunta ne può autorizzare l'esercizio provvisorio
sulla base e nei limiti delle previsioni dell'ultimo bilancio
preventivo approvato.
Il bilancio
consuntivo deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto
previsto dall’apposito regolamento confederale.
Sia il bilancio
consuntivo che quello preventivo debbono essere depositati presso
l’Associazione a disposizione delle associate aventi diritto al voto
almeno 15 giorni prima della data fissata per la Assemblea.
I bilanci
vengono predisposti ispirandosi agli schemi previsti dall'apposito
Regolamento confederale.
Il fondo
comune dell'Associazione è costituito:
a)
dalle quote di
ammissione e dai contributi;
b)
dalle eventuali
eccedenze attive delle gestioni annuali;
c)
dagli investimenti
mobiliari e immobiliari;
d)
dagli interessi attivi e
dalle altre rendite patrimoniali;
e)
dai beni mobili ed
immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi
altra causa l'Associazione sia proprietaria.
L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione spetta alla
Giunta.
Con il fondo
comune si provvede alle spese per il funzionamento
dell’Associazione.
Il fondo
comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e
pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte
prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di
ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso,
durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai
soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Alla direzione
degli Uffici dell'Associazione è preposto un Direttore, nominato dal
Consiglio Direttivo.
Il Direttore
coadiuva il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli
Organi sociali e provvede alla direzione degli Uffici e dei servizi
dell'Associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente, al
quale propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei
fini statutari.
Egli propone,
quindi, agli Organi Direttivi competenti l'articolazione della
struttura organizzativa della Associazione, le caratteristiche
dell'organico, le funzioni e le mansioni di ciascun dipendente, il
relativo trattamento economico e normativo.
Il personale
dell'Associazione viene assunto, su proposta del Direttore, dal
Consiglio Direttivo.
Il personale
dell'Associazione dipende disciplinarmente dal Direttore.
Il Direttore
partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi
Statutari dei quali tiene la segreteria.
Le
modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Assemblea in sede
straordinaria, in prima convocazione con l'intervento di tanti voti
che rappresentino almeno 1/2 di quelli complessivamente spettanti a
tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi di quelli
presenti.
In seconda
convocazione, le deliberazioni sono valide con l'intervento di tanti
voti che rappresentino almeno un terzo di quelli complessivamente
spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi
di quelli presenti.
In casi
particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante
referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da
approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i
soci.
Ai soci che in
sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle
modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da
notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni
dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto
riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal
primo gennaio dell’anno successivo.
Lo
scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea in
sede straordinaria, con l'intervento di almeno 4/5 delle imprese
socie e con tanti voti che rappresentino almeno i 3/4 di quelli
spettanti alle associate presenti.
Tale
Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera
validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea
nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e
stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività
patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre
organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Al termine
della liquidazione, è riconvocata l’Assemblea per l’approvazione del
rendiconto finale di liquidazione e per la specifica destinazione
delle eventuali attività patrimoniali residue.
Le
deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti
presenti.
Per quanto non
previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge e
ai principi generali della prassi e del diritto nonché del sistema
confederale.
Al fine di
rispettare le scadenze previste dal precedente Statuto e di dare
attuazione al presente Statuto in materia di elezione degli Organi
sociali, il Presidente ed i Vice Presidenti eletti dall’Assemblea
del 2002, rimarranno in carica fino al 2005.
In occasione
dell’Assemblea 2004 i voti vengono attribuiti sulla base dell’art.
17 del precedente Statuto.