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   STATUTO CONFINDUSTRIA PERUGIA

Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 25 luglio 1944. Modificato dal Consiglio generale del 6 marzo 1945 e 4 febbraio 1947 e dalle Assemblee del 20 maggio 1947, 5 aprile 1949, 10 aprile 1951, 1 aprile 1954, 20 marzo 1958, 27 giugno 1969, 24 giugno 1974, 3 luglio 1993, 4 luglio 1998, 15 giugno 2001, 14 luglio 2004, 10 luglio 2007.

 SOMMARIO

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, sede e denominazione

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Adesione ad altre Organizzazioni

Art. 4 - Sindacati di Categoria

Art. 5 - Organi dei Sindacati di Categoria

TITOLO II - SOCI

Art. 6 - Perimetro della rappresentanza

Art. 7 - Rapporto associativo

Art. 8 - Diritti dei soci

Art. 9 - Doveri dei soci

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Cessazione della condizione di socio

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE  DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell’Associazione

Art. 13 - Assemblea

Art. 14 - Riunioni dell’Assemblea. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

Art. 15 - Attribuzioni dell’Assemblea

Art. 16 - Composizione della Giunta

Art. 17 - Riunioni e deliberazioni della Giunta

Art. 18 - Attribuzioni della Giunta

Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art. 21 - Presidente

Art. 22 - Presidente designato

Art. 23 - Vice Presidenti

Art. 24 - Comitato di Presidenza

Art. 25 - Tesoriere

Art. 26 - Collegio dei Revisori contabili

Art. 27 – Probiviri e Collegio arbitrale

Art. 28 - Comitato Provinciale per la Piccola Industria

Art. 29 - Gruppo Giovani dell'Industria

Art. 30 - Commissione di designazione

Art. 31 - Disposizioni generali sulle cariche

Art. 32 - Votazioni per Referendum

Art. 33 - Disposizioni generali per le modalità di votazione e di convocazione

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 34 - Sezioni

TITOLO V – BILANCI E FONDO COMUNE

Art. 35 - Esercizio sociale e bilanci

Art. 36 - Fondo comune

Art. 37 - Direzione dell’ Associazione

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 38 - Modificazioni statutarie

Art. 39 - Scioglimento dell’Associazione

Art. 40 - Rinvio

NORME TRANSITORIE

 


TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, sede e denominazione

Fra le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale che esplicano la loro attività nella provincia di Perugia è costituita l’Associazione “CONFINDUSTRIA PERUGIA – Associazione degli Industriali della provincia di Perugia” in sigla “CONFINDUSTRIA PERUGIA” oppure “ASSINDUSTRIA PERUGIA”, la cui circoscrizione territoriale comprende la provincia di Perugia.

L'Associazione è volontaria, libera, indipendente, apartitica, senza fini di lucro, con durata illimitata e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione, con sede in Perugia, aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria italiana, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi: assume il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi quale risulta delineato nello Statuto della Confederazione ed in dipendenza di ciò acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L’Associazione, può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni, Sezioni o Uffici in altri Comuni e località della Provincia.

Art. 2 - Scopi

L’Associazione, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, persegue i seguenti scopi:

a)  promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;

b)  esercitare la rappresentanza dei propri soci nell’ambito provinciale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del sistema confederale;

c)  tutelare gli interessi dei  soci sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti collettivi di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;

d)  designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell’ambito provinciale;

e)  risolvere eventuali controversie tra singoli soci e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della provincia;

f)    raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed al problemi industriali e fornire informazioni e consulenza ai soci relativamente ai problemi generali e particolari dell'imprenditorialità e delle industrie;

g)  promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;

h)  organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;

i)    promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore dei soci;

j)    svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell’ambito dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle Associazioni territoriali nel sistema confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può – occorrendo - acquistare, vendere, permutare beni mobili, immobili, mobili registrati, titoli, partecipazioni sociali, stipulare contratti di locazione, far parte di società o enti, contrarre mutui o obbligazioni di qualsiasi genere e specie.

Nel perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione fa propri il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi il proprio comportamento ed impegnando i propri associati alla sua osservanza.

Art. 3 - Adesione ad altre Organizzazioni

L'Associazione può aderire, previa deliberazione della Giunta, ad Organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale o provinciale aventi scopi identici od analoghi ai propri o con questi non incompatibili, sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, primo comma, del presente Statuto.

Art. 4 - Sindacati di Categoria

Per il più efficace raggiungimento degli scopi statutari e per la migliore tutela degli interessi delle imprese aderenti, queste sono raggruppate, in base all'attività esercitata, nei seguenti Sindacati di Categoria:

- Industria della Alimentazione, dello Zucchero, Dolciaria, delle Acque e Bevande Gassate, dell'Alcool, Vini, Liquori, Sciroppi ed affini.

- Industria Molitoria, della Pastificazione, degli Alimenti zootecnici.

- Industria del Legno, del Mobile ed affini.

- Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e trasformatrice della carta e del cartone.

- Industria dell'Abbigliamento, Tessile, delle Calzature ed affini.

- Industria delle Costruzioni Edili ed affini.

- Industria dei Laterizi e Manufatti in Cemento

- Industria dei Materiali da costruzione (cemento, calce e gesso), Estrattiva, della Ceramica, del Vetro ed affini.

- Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti.

- Industria Chimica, Farmaceutica e delle Materie Plastiche.

- Industria dei Trasporti merci per conto terzi e degli Ausiliari del Traffico.

- Terziario Avanzato.

- Industria dei viaggi e del turismo

- Industrie varie.

I Sindacati di Categoria concorrono al perseguimento dei fini statutari nell'ambito delle attività merceologiche per cui sono costituiti, rappresentandone posizioni ed esigenze negli Organi statutari dell'Associazione e nelle istanze nazionali e regionali in cui si articola il sistema confederale.

Essi possono comprendere sezioni distinte per ciascuna specialità di industria rappresentata dal Sindacato.

La Giunta, udito il parere delle imprese interessate, e con deliberazione da sottoporre a specifica ratifica da parte dell'Assemblea generale, ha facoltà di raggruppare i Sindacati già costituiti, ovvero di costituire nuovi Sindacati ove ciò sia reso opportuno dalla importanza delle attività delle imprese interessate, dal loro numero, dal numero del dipendenti di ciascuna di tali imprese.

I singoli Sindacati potranno stabilire particolari regolamenti interni che dovranno essere ispirati ai medesimi principi del presente Statuto e che dovranno comunque essere ratificati da parte della Giunta dell'Associazione.

I Sindacati di Categoria hanno piena autonomia per l'amministrazione e la gestione di eventuali fondi propri.

Qualora nell'ambito del Sindacato siano state costituite distinte Sezioni merceologiche, la rappresentanza della Sezione è devoluta ad un nominando Rappresentante di Sezione. I compiti della Sezione e del suo Rappresentante saranno stabiliti nel Regolamento del Sindacato.

I Sindacati, con imprese appartenenti che versino quote sociali per un importo superiore al 10% del gettito associativo globale, hanno diritto di esprimere in seno alla Giunta dell'Associazione un ulteriore rappresentante oltre al Presidente di Sindacato.

Art. 5 - Organi dei Sindacati di Categoria

Sono organi del Sindacato:

a) l'Assemblea formata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese della categoria;

b) il Comitato di Sindacato;

c) il Presidente e il Vice Presidente.

Per la convocazione dell'Assemblea, per la validità delle sue deliberazioni e per le votazioni valgono le norme di cui al successivo art. 14.

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare su tutte le materie che riguardano gli interessi del Sindacato;

b) predisporre convenzioni di lavoro o altri accordi collettivi sulla base delle direttive impartite dalla Associazione e con l'assistenza di questa;

c) eleggere ogni biennio il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato;

d) eleggere, fissando il numero del suoi componenti, i membri del Comitato, con le modalità del successivo art. 33;

e) eleggere il rappresentante del Sindacato in seno al Comitato Provinciale per la Piccola Industria;

f) determinare con il consenso della Giunta dell'Associazione gli eventuali contributi speciali a carico dei soci appartenenti al Sindacato.

Il Comitato coadiuva il Presidente nello studio, nella trattazione e nella risoluzione dei problemi che interessano il Sindacato.

Assume altresì le deliberazioni in ordine all'amministrazione dei fondi derivanti dal contributi speciali.

Per la convocazione e per la validità delle deliberazioni del Comitato di Sindacato si osservano le norme di cui agli art. 17.

Il Presidente rappresenta il Sindacato; attua le deliberazioni adottate dall'Assemblea del Sindacato nonché dal Comitato del Sindacato stesso, di cui fa parte, insieme al Vice Presidente, e che presiede; è membro di diritto della Giunta dell'Associazione; dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di un biennio consecutivo a quello dell'elezione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.


 TITOLO II - SOCI

 Art. 6 - Perimetro della rappresentanza

 Possono aderire all’Associazione come soci effettivi:

a) le imprese, con sede legale nella provincia di Perugia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, aventi comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;

b)  imprese che operano nel territorio della Provincia di Perugia in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare gli organi di gestione in tutto o in parte;

c)  i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;

d)     associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

Art. 7 - Rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, è indirizzata al Presidente dell’Associazione.

La domanda contiene l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda sono specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.

Le domande sono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente del Sindacato di categoria interessato. Qualora il Presidente del Sindacato interessato non provveda ad esprimere il suo parere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intende favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere, entro trenta giorni, ai Probiviri che decidono, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorre dal primo giorno del mese solare in cui è accolta la domanda di iscrizione.

L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata, o con altri mezzi che assicurino la prova del ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di:

  • un contributo di iscrizione;

  • un contributo annuale;

  • eventuali contributi speciali.

Le determinazioni contributive sono deliberate annualmente dall’Assemblea su proposta della Giunta.

L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Perugia nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dall’inizio del mese solare successivo a quello di ammissione.

Il cambio del tipo costitutivo o di denominazione o di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell’Associazione e agli organi delle Sezioni.

Le imprese non private di cui alla lett. b) del precedente art. 6 che abbiano aderito all’Associazione dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi per esse previsti dal presente Statuto. Tuttavia, al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione e a fronte di tale limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione di proporzionate aliquote contributive, determinate dall’Assemblea.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché, i soli soci effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai principi organizzativi generali in materia.

Art. 9 - Doveri dei soci

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi e le deliberazioni degli organi dell’Associazione e delle sue articolazioni interne.

L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre,  si attengono ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

a)  partecipare attivamente alla vita associativa;

b) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;

c) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;

d)  fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

e)   versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall’Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l’obbligo dell’adesione all’Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Perugia.

L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 10 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

1)   sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;

2)   censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

3)   sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

4)   decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche sociali;

5)   decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;

6)   sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

7) espulsione nel caso di permanente o di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico confederale, dalla Carta dei valori associativi, dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione e delle sue articolazioni interne.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 11 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

a)  per recesso volontario, da comunicarsi all'Associazione nei termini previsti dal precedente art. 7;

b)  per disdetta del rapporto da parte dell’Associazione;

c)  per perdita dei requisiti di ammissione;

d)  per cessazione dell'attività esercitata;

e)  per scioglimento dell’Associazione;

f)   per espulsione ai sensi dell'art. 10, primo comma, punto 7.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.


TITOLO III – ORGANIZZAZIONE  DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a)   l'Assemblea generale;

b)   la Giunta;

c)   il Consiglio Direttivo;

d)   il Presidente;

e)   i Vice Presidenti;

f)     il Comitato di Presidenza;

g)   il Collegio dei Revisori contabili;

h)   i Probiviri.

Decadono dalle cariche elettive di cui alle lettere b) e c)  coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell’anno solare.

Art. 13 - Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data di convocazione dell’Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione, né di voto.

Art. 14 - Riunioni dell’Assemblea. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L'Assemblea Generale é ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella che ha per oggetto le materie di cui alle lettere g) ed h) del primo comma del successivo art.15.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal più anziano di età degli altri Vicepresidenti, con avviso spedito a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica o attraverso altre modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare. Presso la sede dell’Associazione è assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni, la disponibilità di adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso minimo di cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal più anziano di età degli altri Vicepresidenti.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, una Commissione di tre membri, nominati dalla Giunta tra i titolari o legali rappresentanti delle imprese associate, controlla i voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nella lettera di convocazione é indicato all'impresa socia il numero dei voti di cui ha diritto.

I Probiviri ed i Revisori contabili partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

E’ facoltà del Presidente dell'Associazione invitare a presenziare alla parte pubblica dell’Assemblea ordinaria Autorità e personalità della vita economica e sociale locale e del Paese.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed essa é valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati. In caso di Assemblea straordinaria per la seconda convocazione devono intercorrere almeno sette giorni dalla prima.

Ogni impresa socia può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio in regola con gli obblighi associativi. Ogni partecipante all'Assemblea non può far valere più di una delega, fatta eccezione per i soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario.

Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un numero di voti in proporzione ai contributi versati, nelle misure seguenti:

a)     fino a 1.000,00 Euro: 1 voto;

b)     da 1.000,01 a 5.500,00 Euro: 1 voto ogni 1.500,00 Euro o frazione;

c)     oltre 5.500,01 Euro: 1 voto ogni 2.500,00 Euro o frazione.

I voti spettanti in Assemblea vengono calcolati in base ai contributi versati all'Associazione per l'anno solare precedente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, non tenendosi conto delle astensioni e delle schede bianche.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso, nel caso in cui questo è consentito.

L'Assemblea elegge tre scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un Vice Direttore o un altro funzionario incaricato.

I verbali dell'Assemblea vengono trascritti in apposito libro.

La verbalizzazione notarile è obbligatoria solo nel caso di delibere assembleari di scioglimento dell’Associazione o di modifiche statutarie; in tutti gli altri casi è rimessa alla discrezionalità del Presidente. L’atto notarile è trascritto nel libro dei verbali assembleari.

Il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è riportato nei notiziari editi a cura dell'Associazione.

Art. 15 - Attribuzioni dell’Assemblea

Spetta all’Assemblea:

a)   eleggere, negli anni dispari, il Presidente e i Vice Presidenti, tranne quelli di diritto, approvando contestualmente gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente stesso;

b)   eleggere, negli anni pari, i componenti elettivi della Giunta;

c)   eleggere, negli anni pari, i componenti del Collegio dei Revisori contabili ed i Probiviri;

d)   determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;

e)   approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno;

f)    approvare annualmente, su proposta della Giunta, l’entità dei contributi associativi;

g)   modificare il presente Statuto;

h)   sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;

i)    deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto, per le materie di rispettiva competenza, dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 16 - Composizione della Giunta

Sono componenti di diritto della Giunta:

a)   il Presidente;

b)   i Vice Presidenti;

c)   i Past-President, purché ancora soci;

d)   i componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;

e)   i Presidenti del Comitato Provinciale per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani dell'Industria;

f)     i Presidenti dei Sindacati di Categoria e delle Sezioni territoriali;

g) il Presidente o il Vice Presidente di Confindustria Umbria designato dall’Associazione o eletto tra i membri da questa designati.

Fanno inoltre parte della Giunta:

a)   i componenti aggiuntivi espressi dai Sindacati di Categoria con imprese appartenenti che versino quote sociali per un importo superiori al 10% del gettito associativo globale;

b)   sei componenti eletti dall’Assemblea ordinaria degli anni pari;

c)   due componenti aggiuntivi espressi dal Comitato Provinciale Piccola Industria;

d)   due componenti aggiuntivi espressi dal Gruppo Giovani Imprenditori;

e)   due componenti espressi dai soci aggregati dell’Associazione attraverso un collegio elettorale costituito specificamente;

f)  fino a tre componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione.

Ai fini dell’elezione dei componenti di cui alla lettera b) del precedente comma, la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell’Assemblea. Ciascun socio può esprimere un numero di preferenze limitato ai due terzi dei seggi disponibili.

La Giunta ha facoltà di cooptare fino a due membri, scegliendoli tra i Soci, in aggiunta ai membri elettivi e di diritto.

I componenti la Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari.

Essi possono essere riconfermati per un numero massimo di quattro bienni.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell’Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola avvengono entro il mese di maggio anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

Per gli altri componenti elettivi di cui alle lettere a), c)  d), e) ed f) del secondo comma del presente articolo, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione i rispettivi designanti.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

 Art. 17 - Riunioni e deliberazioni della Giunta

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.

Quando il Presidente sia assente o impedito, la convocazione è fatta dal Vice Presidente Vicario, o in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Vicepresidente più anziano per età.

La convocazione della Giunta é fatta con avviso scritto diramato a mezzo raccomandata, posta elettronica, fax o altro mezzo che assicuri la certezza del ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione é fatta almeno due giorni prima della riunione medesima mediante posta elettronica o fax.

L'avviso di convocazione indica l'elenco degli argomenti da trattare, nonché la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dovrà avere luogo almeno un'ora dopo. E’ altresì assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni, la disponibilità, presso la sede dell’Associazione di adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o in caso di impedimento anche di quest’ultimo dal Vicepresidente più anziano per età.

E’ facoltà del Presidente dell'Associazione invitare a partecipare ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, imprenditori soci che possano dare un particolare contributo all'attività dell’organo; sono altresì invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto e con diritto di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, da un Vicedirettore o da altra persona designata dalla Giunta stessa.

La Giunta delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei membri che la compongono ed a maggioranza assoluta dei votanti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri stessi e con le stesse modalità.

Ciascuno dei componenti la Giunta ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Il verbale delle sedute della Giunta è trascritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni avvengono secondo le modalità di cui all'art. 33.

I membri decaduti, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del presente Statuto, vengono sostituiti con le seguenti regole:

  • i membri di diritto: dagli Organismi che li hanno designati;

  • i membri eletti dall’Assemblea: subentrano i primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

Art. 18 - Attribuzioni della Giunta

Spetta alla Giunta:

a)  nominare la Commissione di designazione;

b)  proporre all'Assemblea il candidato a Presidente ed i Vice Presidenti elettivi sulla base della procedura di cui al successivo art. 22;

c)  eleggere negli anni dispari i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;

d)  nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

e)  deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

f)   deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;

g)  indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

h)  approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea;

i)   adottare le sanzioni previste dall’ art. 10;

j)   riesaminare le domande di adesione ai sensi dell’art. 7, sesto comma;

k)  formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea,  le modifiche del presente Statuto;

l)   su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;

m)  su proposta del Consiglio Direttivo determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica dei vari Sindacati di Categoria e decidere sulle domande di costituzione degli stessi, presentate dalle imprese associate;

n)  pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese socie in relazione all'inquadramento nei Sindacati di Categoria;

o)  esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

p)  promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;

q)  deliberare l'acquisto e l'alienazione di immobili; la partecipazione dell'Associazione a Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari o internazionali, ovvero a società, consorzi ed enti vari; l'acquisto e l'alienazione di azioni o quote; la concessione di garanzie nell'ambito degli scopi statutari;

r)   istituire, accorpare o sopprimere le Sezioni di cui al successivo art. 34;

s)  istituire, accorpare o sopprimere i Sindacati di Categoria di cui al precedente art. 4;

t)   deliberare su ogni altra questione ad essa specificatamente demandata dal presente Statuto o sottoposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

a)     dal Presidente dell'Associazione;

b)     dai Vice Presidenti dell'Associazione;

c)     dal Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria;

d)     dal Presidente del Comitato Provinciale per la Piccola Industria;

e)     dal socio che rivesta la carica di Presidente o Vice Presidente di Confindustria Umbria eletto tra quelli designati dall’Associazione;

f)       da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dalla Giunta negli anni dispari.

Almeno la metà dei candidati a tale elezione deve essere costituita da componenti della Giunta. Gli eletti che non facciano parte della Giunta ne entrano a far parte di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili per un numero massimo di quattro bienni..

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo raccomandata, posta elettronica, fax o altro mezzo che assicuri la certezza del ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni, ma in questo caso la convocazione è fatta a mezzo fax o posta elettronica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare. E’ altresì assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni, la disponibilità, presso la sede dell’Associazione di adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti  in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; non sono ammesse deleghe.

Per i sistemi di votazione si applica l’art. 31 del presente Statuto.

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, un Vice Direttore o altra persona designata dal Direttore.

Il verbale della seduta viene trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

a)   stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;

b)   dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;

c)   deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;

d)   deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;

e)   nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;

f)    eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione;

g)  sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il bilancio consuntivo e preventivo ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;

h)   esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale riferisce in occasione della sua prima riunione;

i)    nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell’Associazione e, ove necessario, uno o più  Vice Direttori;

j)    approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;

k)  nominare e revocare il personale della Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico e fissandone l'organico, su proposta del Direttore;

l)    assegnare eventuali incarichi di consulenza, determinando il compenso;

m)  esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta della Giunta.

Il Presidente dura in carica due anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e può essere confermato per un secondo biennio. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente propone alla Giunta, per la nomina, i nominativi dei membri delle Commissioni o Comitati consultivi, scegliendoli fra i Soci o fra terzi estranei all'Associazione particolarmente competenti nelle materie da trattare; nomina i Presidenti dei predetti Comitati e Commissioni.

Qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal Vicepresidente più anziano per età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro quattro mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo comunicazione a questo ultimo nella prima seduta.

Art. 22 - Presidente designato

Il Presidente designato viene votato dalla Giunta in base alle indicazioni della Commissione di Designazione.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi, individuando, tra di essi, il Vicepresidente Vicario.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea

L'Assemblea vota contestualmente con un’unica espressione di voto, il Presidente, il suo programma, i Vice Presidenti proposti e le relative deleghe affidate.

Art. 23 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da cinque Vice Presidenti, dei quali due di diritto, nelle persone del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e del Presidente del Comitato Provinciale della Piccola Industria, e tre elettivi. Tra di essi il Presidente individua e propone il Vicepresidente Vicario.

Le deleghe conferite ai Vicepresidenti, votate dall’Assemblea su proposta del Presidente, possono riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo biennio. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio. I Vicepresidenti elettivi che vengano a mancare durante il biennio di carica, sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 24 - Comitato di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Associazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario senza particolari formalità.

Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente, previo benestare della Giunta, tra i membri della Giunta medesima; cura la corretta gestione amministrativa e contabile della Associazione e del suo patrimonio.

Art. 26 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese socie.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori  contabili.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Qualora tra i primi tre eletti non risulti alcun iscritto, al Registro dei Revisori contabili, sale al terzo posto l’iscritto al Registro dei Revisori contabili che abbia riportato il numero più elevato di voti e gli eletti successivi scattano di un posto nella graduatoria.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni,  scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 27 – Probiviri e Collegio arbitrale

L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, Il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri nominati dall’Assemblea, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Perugia, che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo é deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni.

Il lodo é comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso, il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

La decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dalla Giunta, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversie, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

Art. 28 - Comitato Provinciale per la Piccola Industria

In seno all'Associazione è costituito il Comitato Provinciale per la Piccola Industria.

Il Comitato è composto da un rappresentante di ciascun Sindacato di Categoria nominato dalla Assemblea del Sindacato, con i soli voti delle imprese aventi meno di 100 dipendenti, tra gli esponenti delle imprese medesime.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di un biennio consecutivo a quello dell'elezione.

Spetta al Comitato per la Piccola Industria promuovere l'esame dei problemi specifici della piccola industria e formulare proposte per la loro risoluzione ai competenti Organi dell'Associazione.

Art. 29 - Gruppo Giovani dell'Industria

 In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani della Industria della Provincia di Perugia.

Il Gruppo ha lo scopo di realizzare le iniziative atte ad approfondire la cultura e la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, al fine di promuovere nei giovani imprenditori la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo sviluppo dello spirito associativo.

Il Gruppo elegge nel proprio ambito il Presidente ed opera con proprio regolamento, da sottoporre a ratifica della Giunta della Associazione, per la disciplina della propria struttura ed attività.

Il Presidente del Gruppo fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 30 - Commissione di designazione

Al fine di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione dei soci, è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dalla Giunta, su una rosa di sei candidati, con voto limitato ad 1/3 degli stessi.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari. Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Art. 31 - Disposizioni generali sulle cariche

Alle cariche sociali, eccezion fatta per quelle di Revisore contabile e Proboviro, possono accedere solo i rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione completamente inquadrate nel sistema confederale che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettami del codice etico confederale.

Per rappresentanti delle imprese si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 26 e 27 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità degli obblighi associativi dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 32 - Votazioni per Referendum

Per tutte le materie disciplinate dal presente Statuto, eccezione fatta per quelle relative alle elezioni alle cariche associative e per quelle previste dalle lettere g) ed h) del primo comma dell’art.15, potranno essere indette votazioni mediante “referendum”. Ciascuna impresa associata è invitata ad esprimere per iscritto i voti ad essa spettanti, con le modalità e garanzie che sono stabilite dalla Giunta.

Le deliberazioni prese per referendum sono valide se vi partecipa la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle imprese associate e se la proposta riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 33 - Disposizioni generali per le modalità di votazione e di convocazione

Le modalità di votazione degli Organi e degli Organismi associativi collegiali - a voto segreto, per alzata di mano, per appello nominale - sono stabilite dai rispettivi Presidenti.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante votazione segreta, sulla base delle candidature espresse dai componenti dell'Organo competente alla elezione, previa nomina di due scrutatori.

Per l'elezione degli Organi collegiali, o comunque di cariche plurime, ciascun elettore può votare solo per un numero di candidati non superiore a 2/3 dei seggi da ricoprire: in caso di parità di voti tra più candidati risulterà eletto il più anziano di età.

Nello stesso Organo non può essere eletto più di un rappresentante della stessa impresa.

La richiesta di convocazione può essere presentata dal 25 per cento dei componenti gli Organi collegiali, salvo quanto altrimenti disposto.

La stessa percentuale può altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 34 - Sezioni

Con deliberazione della Giunta dell'Associazione possono essere costituite Sezioni di questa in altri Comuni o località della provincia, con giurisdizione territoriale determinata dalla Giunta medesima.

La Sezione svolge funzione consultiva per gli interessi dei soci che operano nel territorio di competenza e coordina con l'Associazione gli interventi opportuni.

Presidente della Sezione è un imprenditore socio che svolga attività nell'ambito territoriale della Sezione.

Il Presidente della Sezione è nominato dalla Assemblea di Sezione, dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di un biennio consecutivo a quello dell'elezione.

Il Presidente di Sezione è coadiuvato nello svolgimento dell'attività di competenza della Sezione da un Consiglio Direttivo i cui componenti, nel numero proposto dal Presidente stesso, sono eletti dall'Assemblea.

Nell'Assemblea di Sezione ciascuna impresa associata ha diritto ad un voto. E ammessa la facoltà di delega ad altro socio, ma ciascun socio non può avere più di una delega.

Il Presidente della Sezione fa parte della Giunta dell'Associazione.

TITOLO V – BILANCI E FONDO COMUNE

Art. 35 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Entro il primo quadrimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell’anno precedente, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

I bilanci sono presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alla approvazione del bilancio di previsione, la Giunta ne può autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base e nei limiti delle previsioni dell'ultimo bilancio preventivo approvato.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo debbono essere depositati presso l’Associazione a disposizione delle associate aventi diritto al voto almeno 15 giorni prima della data fissata per la Assemblea.

I bilanci vengono predisposti ispirandosi agli schemi previsti dall'apposito Regolamento confederale.

Art. 36 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

a)   dalle quote di ammissione e dai contributi;

b)   dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c)   dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d)   dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e)   dai beni mobili ed immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l'Associazione sia proprietaria.

L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione spetta alla Giunta.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 37 - Direzione dell’ Associazione

Alla direzione degli Uffici dell'Associazione è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore coadiuva il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e provvede alla direzione degli Uffici e dei servizi dell'Associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente, al quale propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari.

Egli propone, quindi, agli Organi Direttivi competenti l'articolazione della struttura organizzativa della Associazione, le caratteristiche dell'organico, le funzioni e le mansioni di ciascun dipendente, il relativo trattamento economico e normativo.

Il personale dell'Associazione viene assunto, su proposta del Direttore, dal Consiglio Direttivo.

Il personale dell'Associazione dipende disciplinarmente dal Direttore.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi Statutari dei quali tiene la segreteria.

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 38 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Assemblea in sede straordinaria, in prima convocazione con l'intervento di tanti voti che rappresentino almeno 1/2 di quelli complessivamente spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi di quelli presenti.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con l'intervento di tanti voti che rappresentino almeno un terzo di quelli complessivamente spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi di quelli presenti.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art. 39 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria, con l'intervento di almeno 4/5 delle imprese socie e con tanti voti che rappresentino almeno i 3/4 di quelli spettanti alle associate presenti.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Al termine della liquidazione, è riconvocata l’Assemblea per l’approvazione del rendiconto finale di liquidazione e per la specifica destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché del sistema confederale.

Norme transitorie

Al fine di rispettare le scadenze previste dal precedente Statuto e di dare attuazione al presente Statuto in materia di elezione degli Organi sociali, il Presidente ed i Vice Presidenti eletti dall’Assemblea del 2002, rimarranno in carica fino al 2005.

 In occasione dell’Assemblea 2004 i voti vengono attribuiti sulla base dell’art. 17 del precedente Statuto.